Il Permesso di costruire è un provvedimento amministrativo emesso dall’autorità comunale che autorizza l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Il Permesso di costruire, introdotto nell’ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ha sostituito il precedente istituto della Concessione edilizia di cui alla Legge 10/77 (Cd. Legge Bucalossi) e della Licenza edilizia di cui alla Legge 457/78.

La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l’ambito di applicazione.

Il Permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e, generalmente, è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della Concessione edilizia).

Qualora l’intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, ecc.) il rilascio del Permesso di costruire è vincolato al preventivo nulla osta da parte dell’ente deputato alla tutela del vincolo.

Gli interventi la cui realizzazione è subordinata al preventivo rilascio del Permesso di costruire sono indicati, al di là del D.P.R. 380/2001, nelle relative Leggi regionali.

In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del Permesso di costruire.

Alla richiesta di Permesso di costruire deve essere allegato un progetto, redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione, che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (es. antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).

Il Permesso di costruire è indispensabile per dar corso a lavori edili quali:

  •  Nuova costruzione
  •  Ampliamento
  •  Sopraelevazione
  •  Ristrutturazione urbanistica
  • Ristrutturazione edilizia (intervento ammesso anche con i titoli abilitativi inferiori)
  • Restauro e risanamento conservativo (intervento ammesso anche con i titoli abilitativi inferiori)
  •  Manutenzione straordinaria (intervento ammesso anche con i titoli abilitativi inferiori).

L’atto verrà rilasciato al termine della procedura istruttoria, previa acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente.

Questo istituto giuridico è soggetto ad erosione,  per agevolare e snellire il procedimento relativo a pratiche edilizie, di minor peso urbanistico, sull’attività edilizia che si svolge sul proprio territorio.

L’atto amministrativo gerarchicamente inferiore è  la D.I.A.,  si possono fare anche opere che prima erano di competenza del permesso di costruire.

Inoltre ciascuna regione ha potuto, a sua discrezione, ampliare i poteri della D.I.A., come ha già fatto, per esempio, la Toscana.

Ma quali sono i limiti?

Il fondamento giuridico dell’istituto è probabilmente da rintracciarsi nella legge 28 febbraio 1985 n. 47 che stabiliva:

« Non sono soggette a concessione ne’ ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma ne’ aumento delle superfici utili e del numero delle unita’ immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile […]. »

Nel 2013 le “modifiche alla sagoma ” sono state cassate e addirittura la 1444/68 può essere derogata , per adattarsi alle normative sul risparmio energetico (isolante  esterno protetto).

Notes: per le Regioni a statuto speciale verificare la normativa vigente.

I Moduli unificati

I moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso di costruire sono stati approvati con l’accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali.
L’Accordo e i moduli sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 14-7-2014 – Suppl. Ordinario n. 56.

È solo un primo passo che dà attuazione all’accordo tra Governo, Regioni e Comuni per la riforma della PA e la semplificazione.
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e il Presidente dell’ANCI hanno inviato a tutte le Regioni, Province Autonome e Comuni una lettera in cui invitano presidenti e sindaci ad adeguare, per quanto di competenza, la modulistica per la presentazione delle pratiche edilizie in uso sul territorio.

Come chiesto dai cittadini e dalle imprese, invece degli oltre 8000 moduli, sinora in uso, un solo modulo che, dove necessario, potrà essere adeguato alle specificità della normativa regionale.
Massima semplificazione: non verrà più chiesta la documentazione che l’amministrazione ha già. Basterà una semplice autocertificazione o l’indicazione degli elementi che consentono all’amministrazione di reperire la documentazione.
Il modello unificato agevolerà l’informatizzazione delle procedure e la trasparenza per cittadini e imprese.

Queste versioni dei moduli prevedono, necessariamente, tutta la casistica degli adempimenti connessi alla Scia e al permesso di costruire sul territorio nazionale.

Permesso di Costruire Unificato

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