Convenzione europea sul paesaggio
Firenze, 20.X.2000
(Traduzione ufficiale)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i
suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro
patrimonio comune, e che al fine é perseguito in particolare attraverso la conclusione
di accordi nel campo economico e sociale;

Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato
tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente;

Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sui
piano culturale, ecologico, ambientale et sociale e costituisce una risorsa favorevole
all’attività economica e che, e salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato,
può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre all’elaborazione delle culture locali e
rappresenti una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale
dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al
consolidamento dell’identità europea;

Riconoscendo che il paesaggio é in ogni luogo un elemento importante della qualità
della vita delle popolazioni nelle area urbane e nelle campagne, nei territori degradati,
come un quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle
della vita quotidiana;

Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale,
industriale e pianificazione mineraria e delle prassi in materia di pianificazione
territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svaghi e, più generalmente, i
cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le
trasformazioni dei paesaggi;

Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità
e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e
sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano
diritti e responsabilità per ciascun individuo;

Tenendo presenti i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell’autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera e seguitamente:

  • la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale
    d’Europa (Berna, 19 settembre 1979),
  • la Convenzione per la salvaguardia del
    patrimonio architettonico d’Europa (Granada, 3 ottobre 1985),
  • la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992),
  • la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o
    autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali,
  • la Carta europea dell’autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985),
  • la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992),
  • la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale et naturale (Parigi, 16 novembre 1972)
  • la Convenzione relativa all’accesso all’informazione, alla partecipazione del pubblico al  processo decisionale e all’accesso
    alla giustizia in materia ambientale (Aarhus, 25 giugno 1998);

Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;

Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei,

Hanno convenuto quante segue :

Capitolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione :

a) “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, cosi come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali
c/o umani e dalle loro interrelazioni;

b) “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità
pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti
che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare
gestire e pianificare il paesaggio;

c) “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle
autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni
delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro
contesto di vita;

d) “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di
mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio,
giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione
naturale e/o dal tipo d’intervento

e) “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo
sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di
armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali,
economici ed ambientali;

f) “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte
alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Articolo 2 – Campo di applicazione

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il
territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa
comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Converne sia i paesaggi che
possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiane sia i
paesaggi degradati.

Articolo 3 – Obiettivi

La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la
gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in
questo campo.

Capitolo II – PROVVEDIMENTI NAZIONALI

Articolo 4 – Ripartizione delle competenze

Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6,
secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente
ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del
principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell’autonomia locale.
Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la
presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.

Articolo 5 – Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a:

a) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del
contesto di via delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;

b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla
gestione e alla pianificazione dei paesaggi tramite l’adozione delle misure
specifiche di cui a il seguente articolo 6;

c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e
regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione
delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;

d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio,
urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed
economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o
indiretta sul paesaggio.

Articolo 6 – Misure specifiche

A Sensibilizzazione

Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle
organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e
alla loro trasformazione.

B Formazione ed educazione

Ogni Parte si impegna a promuovere :

  • a) la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui
    paesaggi;
  • b) programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la
    gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore
    pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
  • c) degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle
    rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni
    riguardanti la sua salvaguardia, la sui gestione e la sua pianificazione.

C Identificazione e valutazione

  • 1) Mobilitando i soggetti interessati conformemente all’articolo 5.c, e ai fini di una
    migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:

i) identificare i propri paesaggi, sull’insieme del proprio territorio;

ii) analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li
modificano;

iii) seguirne le trasformazioni;

b: valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attributi dai soggetti e dalle popolazioni interessate;

2) I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di
esperienze e di metodologie organizzati tra le parti, su scala europea, in applicazione
dell’articolo 8 della presente Convenzione.

D Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni Parte si impegna a stabilite degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i
paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente
all’articolo 5.c.

E Applicazione

Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di
intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

Capitolo III – COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 7 – Politiche e programmi internazionali

Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione la
dimensione paesaggistica delle politiche e programmi internazionali e a raccomandare,
se dei caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.

Articolo 8 – Assistenza reciproca e scambio di informazioni

Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l’efficacia dei provvedimenti presi ai
sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:

a) prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico,
tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività di ricerca in materia di
paesaggio;

b) favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la
formazione e l’informazione;

c) scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della
presente Convenzione.

Articolo 9 – Paesaggi transfrontalieri

Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e
regionale, ricorrendo, se necessario, all’elaborazione e alla realizzazione di programmi
comuni di valorizzazione del paesaggio.

Articolo 10 – Controllo dell’applicazione della Convenzione

1) I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell’articlo 17 dello Statuto del
Consiglio d’Europa sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del
controlli dell’applicazione della Convenzione.

2) Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al
Comitato dei Ministri.

3) I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l’assegnazione
e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa.

Articolo 11 – Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa

1) Il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa può essere assegnato agli Enti locali
e regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della politica paesaggistica di uno Stato
Parte contraente della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei
provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile
dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire
da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale riconoscimento potrà ugualmente
venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire
un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla
pianificazione del paesaggio.

2) Le candidature per l’assegnazione del Premio del Paesaggio des Consiglio d’Europa
saranno trasmesse ai Comitati di esperti di cui all’articolo 10 dalle Parti. Possono
essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonché dei raggruppamenti di
collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.

3) Su proposta dei Comitati di esperti di cui all’articolo 10, il Comitato dei Ministridefinisce pubblica i criteri per l’assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio
d’Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.

4) L’assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa stimola i soggetti
che le ricevono a vigilare affinché i paesaggi interessati vengano salvaguardati, gestiti
e/o pianificati in modo sostenibile.

Capitolo IV – CLAUSOLE FINALI

Articolo 12 – Relazioni con altri strumenti giuridici

Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l’applicazione di disposizioni
più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute
in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.

Articolo 13 – Firma, ratifica, entrata in vigore

  1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
    d’Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di
    ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario
    Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla
    scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio
    d’Europa avra no espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione
    conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
  3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad
    essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese
    successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello
    strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 14 – Adesione

  1. Dal momento dell’entrata in vigore della presene convenzione, il Comitato dei
    Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo
    non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, con una
    decisione presa dalla maggioranza prevista all’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio
    d’Europea, e all’unanimità degli Stati Parti contraenti aventi il diritto a sedere nel
    Comitato dei Ministri.
  2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente
    Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
    periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il
    Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 15 – Applicazione territoriale

  1. Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento della firma o al momento del
    deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione,
    designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.
  2. Ogni Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione
    indirizzata al Segretario General del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della
    presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La
    Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese
    successivo allo scadere i un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata
    ricevuta dal Segretario Generale.
  3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata
    per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica
    inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue
    lo scadere di un periodo di tre mesi dalla  data del ricevimento della notifica da parte
    del Segretario Generale.

Articolo 16 – Denuncia

  1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione,
    mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2.  Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno gel mese successivo allo scadere di
    un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del
    Segretario Generale.

Articolo 17 – Emendamenti

  1. Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all’articolo 10 possono proporre
    emendamenti alla presente Convenzione.
  2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del
    Consiglio d’Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio
    d’Europa, alle altre Parti contraenti e ad uno Stato europeo non membro che sia stato
    invitato ad aderire ala presente Convenzione ai sensi dell’articolo 14.
  3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di esperti indicati
    all’articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle
    Parti verrà sotto posto al Comitato dei Ministri per l’adozione. Dopo la sua adozione da
    parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all’articolo 20.d dello
    Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti
    contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo
    verrà trasmesso alle Parti per l’accettazione.
  4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l’abbiano accettato,
    il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in
    cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio d’Europa avranno informato il Segretario
    generale di averlo accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l’avrà accettato
    successivamente, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo
    allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data an cui la detta Parte avrà informato il
    Segretario General di averlo accettato.

Articolo 18 – Notifiche

Il Segretario General del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio
d’Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente
Convenzione :

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di
adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente
agli articoli 13, 14 e 15;

d) ogni dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 15; e ogni denuncia fatta in virtù dell’articolo 16;

f) ogni proposta di emendamento, cosi come ogni emendamento adottato
conformemente all’articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in
vigore;

g) ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente
Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la
presente Convenzione.

Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi
ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata
conforme a ciascuna degli Stati membri del Consiglio d’Europa, nonché a ciascuno degli
Stati o alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione

 

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