Il quadro esigenziale, atto fondativo della programmazione (D.Lgs. 36/2023)

Il quadro esigenziale  è un atto ope legis: il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 lo prevede come parte integrante del processo e non lo subordina ad alcuna soglia d’importo. L’art. 41 rinvia all’Allegato I.7, che ne definisce i contenuti, e precisa che la redazione è di esclusiva competenza del committente.

ESTRATTO

Art.41

Art. 41, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) – Livelli e contenuti della progettazione

La progettazione dei lavori pubblici si articola in due livelli: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo. I contenuti dei due livelli — nonché il contenuto minimo del “quadro delle necessità” (già quadro esigenziale) e del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) — sono definiti nell’Allegato I.7. Per gli interventi di manutenzione è possibile procedere direttamente al progetto esecutivo, purché contenga gli elementi del livello omesso.

…………………………..

Riferimenti puntuali dell’Allegato I.7 (D.Lgs. 36/2023):

  • Art. 1 (Quadro esigenziale), comma 1: «Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente…».
  • Art. 1, comma 3: «La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente».
  • Art. 2 (DOCFAP), comma 1: «Il DOCFAP è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del DIP».

QUADRO NORMATIVO

 

ART. 41, D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

 

“ La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

  1. a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
  2. b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
  3. c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
  4. d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
  5. e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
  6. f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
  7. g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
  8. h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
  9. i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera.
  10. L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.
  11. L’allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente. L’allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all’articolo 1, comma 3, dell’allegato I.9.
  12. (……)
  13. (……)

5-bis. (…….)

  1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:
  2. a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
  3. b) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
  4. c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
  5. d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
  6. e) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
  7. f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
  8. g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.

  1. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.
  2. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
  3. a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;

(………..)

  1. b) è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
  2. c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;
  3. d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.

(…..)

 

ALLEGATO 1.7

SEZIONE I – QUADRO ESIGENZIALE, DOCFAP, DIP

 

Articolo 1. QUADRO ESIGENZIALE.

  1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell’intervento stesso, riporta:
  2. a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
  3. b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l’intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento stesso;
  4. Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 2, possono essere redatti anche con l’ausilio di sistemi informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili. A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
  5. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

 

Articolo 2. DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.
(i commi da 4 a 11, sono numerati erroneamente da 1 a 9 nel testo originale)

  1. Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 2, possono essere redatti anche con l’ausilio di sistemi informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili. A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
  2. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

 

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